Case popolari. È irragionevole negare l’accesso all’edilizia residenziale pubblica a chi, italiano o straniero, al momento della richiesta non sia residente o non abbia un lavoro nel territorio della Regione da almeno cinque anni.
Questo requisito, infatti, non ha alcun nesso con la funzione del servizio pubblico in questione, che è quella di soddisfare l’esigenza abitativa di chi si trova in una situazione di effettivo bisogno.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 44 depositata che ha così accolto la censura sollevata dal Tribunale di Milano sul requisito della residenza o dell’occupazione ultraquinquennale stabilito dalla legge della Regione Lombardia 16 del 2016 per accedere ai servizi abitativi.