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19. 04. 2024 17:34

Lombardia, dal 1º agosto si possono occupare tutti i posti a sedere sui mezzi pubblici

Sono state pubblicate le disposizioni valide in Lombardia dal 1 agosto al 10 settembre. L'ordinanza completa è consultabile sul sito della Regione

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Il governatore Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza regionale: da domani e fino al 10 settembre 2020 permane l’obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all’aperto è necessaria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. È comunque indispensabile averla con sé per indossarla all’occorrenza. Quello che fa storcere il naso a molti è il punto che espone le novità riservate ai mezzi pubblici regionali e locali di linea e non di linea, specialmente dopo il bollettino regionale sui contagi uscito oggi pomeriggio.

Lombardia, da domani si potranno occupare tutti i posti a sedere sui mezzi pubblici

In Lombardia aumenta il numero di persone che potranno salire sui mezzi pubblici (sui quali resta obbligatorio indossare la mascherina).

Cosa cambia?

  • mezzi autofilotranviari di tipo locale e interurbano
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
    è consentita l’occupazione del 25% dei posti in piedi (per i quali il mezzo è omologato*)
  • mezzi metropolitani e autofilotranviari di tipo urbano e suburbano
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
    è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi (*)
  • treni ferroviari di trasporto pubblico regionale
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
    è consentita l’occupazione del 25% dei posti in piedi (*)
  • mezzi per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti (*)
  • servizi di linea e non di linea di navigazione
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
    è consentita l’occupazione del 25% dei posti in piedi (previsti dalla licenza di navigazione)
  • mezzi per servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari)
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
    è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi, (*)
  • mezzi per servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
    è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi (*)
  • altri mezzi per trasporto scolastico
    è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
    è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi (*)
  • taxi e servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge n.21/1992
    è consentita l’occupazione ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.

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