Una matassa difficile da sbrogliare; una materia spinosa e annosa con cui tutte le città, grandi e piccole, devono fare i conti: tenere insieme movida e residenti; garantire l’opportunità di divertimento e il diritto sacrosanto al riposo.
Tema che esplode puntualmente nella bella stagione, ma che anche nel resto dell’anno sale spesso alla ribalta a causa dei dissidi, più o meno veementi, tra comitati dei cittadini e titolari di locali, con le istituzioni ovviamente tirate in ballo. Senza andare troppo lontano, si pensi alla battaglia infinita attorno ai rumori dello stadio Meazza di San Siro, specie per i concerti.
LA NOVITÀ • In questo ginepraio si è infilata la Legge di bilancio con un comma dell’articolo 1 che, affondato a pagina 130 del documento con tutti i provvedimenti della manovra del governo, in cinque righe scarse dice, in realtà, molto e potrebbe cambiare tanto del futuro: si legge, infatti, che «ai fini dell’attuazione del comma 1 (dell’art. 6-ter della Legge 13/2009), si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione».
In sintesi, d’ora in avanti, in caso di contenzioso che coinvolga attività produttive e commerciali delle zone residenziali, non si farà più riferimento al Codice civile, l’art. 844 nel dettaglio, che continuerà, invece, a valere per le dispute tra privati, per esempio tra vicini di casa, ma alla legge quadro del ‘95, che stabilisce i princìpi fondamentali in tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico. Questo, da più parti, è stato letto come un ammorbidimento, un’apertura nei confronti della movida. È davvero così?
COSA CAMBIA • Tutto ruota attorno al concetto di accettabilità: in buona sostanza, se finora era lasciata alla discrezionalità del giudice la valutazione della tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ora a definire il tutto penseranno i limiti indicati dalla legge quadro: nelle zone prevalentemente residenziali non si possono superare i 55 Leq in dB(A) dalle 6.00 alle 22.00 e i 45 Leq in dB(A) alle 22.00 alle 6.00.
Che cos’è il Leq? Il livello di pressione sonora equivalente, il principale parametro di riferimento sia ai fini della valutazione del rischio (Dl 277/91, Dl 626/94) sia di quella del disturbo (Legge 447/95), che definisce un valore univoco descrittivo della rumorosità complessiva. I limiti non cambiano rispetto al passato: diventano solo un riferimento più vincolante. Difficile dire ora se e come cambieranno le cose nel futuro prossimo: le prime applicazioni della novità normativa daranno un quadro più preciso.
Tradotto: residenti e amanti della movida possono per il momento rinfoderare le spade. Si riapre, piuttosto, il dibattito attorno ai limiti stessi, con alcuni studiosi che sostengono come 45 Leq in dB(A) sia un valore troppo alto, in presenza del quale possono già insorgere disturbi del sonno.
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«Molto rumore per nulla»
Roberto Calugi (Fipe): «Ora ci sono certezze»
«Ad oggi non è possibile delineare con assoluta certezza quali potranno essere e in che misura i risvolti concreti della normativa. Monitoreremo le modalità di prima applicazione della norma in sede giudiziaria ed amministrativa». Così in una nota la Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi. Roberto Calugi ne è il direttore generale.
Come valuta la novità contenuta nella Legge di bilancio e il dibattito che si è scatenato?
«Potrei liquidare il tutto con una citazione shakespeariana: molto rumore per nulla. Il punto è che siamo davanti a una questione di grande rilevanza, che interessa molti, ma anche a una materia estremamente complessa: di fatto, la norma in Bilancio, da quel che abbiamo potuto capire, fissa semplicemente dei limiti oggettivi, rimandando ai parametri contenuti nella legge quadro del ‘95».
Cosa cambia, dunque?
«Finora in sede civile il giudice doveva rifarsi al Codice civile che parla di tollerabilità, concetto che è, però, opinabile e varia da persona a persona: ciò ha comportato che in qualche caso, anche in presenza di rumori molto lievi, si arrivasse a sanzione, mentre in altri casi il giudice era più di manica larga e, anche con rumori forti, non accadeva nulla. Questa norma dà, di fatto, dei parametri oggettivi e ciò, a mio avviso, è sempre una cosa buona perché aiuta i giudici ed è anche un riferimento per gli esercenti. Meno soggettività, più oggettività».
I residenti, insomma, possono stare tranquilli o, meglio, non allarmarsi anzitempo?
«Stiamo a vedere quale sarà l’applicazione della norma, ma non parlerei di caos movida: mi pare inopportuno. Qualcuno teme che i parametri indicati nella legge quadro siano troppo larghi, ma mi sembra perlomeno prematuro emettere un giudizio. Ribadisco: aspettiamo un attimo e vediamo come va. Almeno adesso c’è una certezza in più, un punto di riferimento».
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