L’attesa stretta sui divieti per contenere i contagi da coronavirus è arrivata. E porta la firma di Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali. Il provvedimento, entra in vigore domani e produce effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile. «Le nostre autorità sanitarie ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare», ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, motivando le misure contenute nella nuova ordinanza.
Stop. Fatta salva la competenza del Governo sulla chiusura delle attività produttive, l’atto prevede il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro, la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali. E ancora: la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza, la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti degli hotel già presenti nelle strutture dovranno liberarle entro le prossime 72 ore. E’ deciso anche il fermo delle attività nei cantieri edili (esclusi quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari), la chiusura dei distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati. L’ordinanza prevede il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.
In sintesi. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore. Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.