Tempo di “pace fiscale”

pace fiscale
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Si parte con i primi versamenti per chi aderisce alla cosiddetta “pace fiscale” voluta dal Governo. Quella di martedì 13 novembre, sarà una data importante per molti contribuenti.

SCADENZE • L’Agenzia delle Entrate ha diffuso le modalità per chi vuole avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. In particolare, sono fissati a domani i termini per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre scorso. Il 23 novembre, invece, sarà l’ultima data per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre.

Sempre il 23 novembre sarà il termine per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato e ancora impugnabile al 24 ottobre. «Il versamento – spiega l’Agenzia – può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata ovviamente deve essere versata entro i predetti termini». Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

CHIARIMENTI • La nuova misura, come spiegato proprio dall’Agenzia delle Entrate, si applica agli atti del procedimento di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Dogane. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, a eccezione degli importi per sanzioni amministrative, interessi e spese accessorie.

Nella “pace fiscale” non rientrano gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati entro il 24 ottobre 2018 o anche successivamente. Ultima raccomandazione: «Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte e contributi, il contribuente può manifestare la volontà di aderire tramite una comunicazione in carta libera da presentare direttamente o tramite raccomandata o all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) all’ufficio competente, in cui dichiara di voler perfezionare il procedimento di accertamento, entro gli stessi termini previsti per il versamento».