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26. 04. 2024 05:00

Incendio a Milano: rischio zero rimborsi per i condomini del palazzo

"C'è un vuoto normativo", il parere dell'esperto

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L’incendio a Milano che ha visto bruciare la Torre Moro domenica 29 agosto rischia di portare una seconda beffa per i condomini, che potrebbero non ricevere rimborsi. «Abbiamo un vuoto normativo – spiega al Corriere della Sera l’avvocato Nicola Frivoli del Comitato Scientifico del portale Condominio e Locazione di Giuffrè Francis Lefebvre – la disciplina sull’antincendio in teoria dovrebbe coprire anche situazioni come questa, di fatto manca una norma ad hoc».

Incendio a Milano, zero rimborsi per i condomini

Avvocato Frivoli, non esiste dunque nessun obbligo per i costruttori?

«Nessuno. Vi sono solo delle linee guida preparate dai Vigili del fuoco per il Ministero. Ma il loro valore è solo di raccomandazione».

In presenza dunque di un vuoto normativo, quale responsabilità ha il costruttore della Torre dei Mori?
«Il settore investigativo dei vigili del fuoco sta in queste ore esaminando il materiale prelevato e la valutazione riguarderà anche la normativa dell’epoca della costruzione. L’art. 1669 del codice civile stabilisce proprio la responsabilità dell’appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata, che si manifestino però nel corso di dieci anni dal loro compimento. La Torre dei Mori è stata costruita tra il 2006 e il 2011, sono già trascorsi dunque i 10 anni dalla fine dei lavori. Dunque, potrebbe esserci in questo caso la prescrizione. Potrebbero essere considerati responsabili anche le ditte che hanno fornito i materiali, che nel capitolato dei lavori depositato in Comune sembra siano stati definiti ignifughi, ma i video che hanno ripreso l’incendio hanno mostrato come la torre si sia trasformata in breve tempo in una torcia. Come nel caso dell’incendio della Grenfell Tower, il grattacielo londinese divorato dal fuoco la notte del 14 giugno 2017, e che mostra molte analogie con l’incendio della Torre dei Mori, la responsabilità fu posta sulla società che aveva fornito il materiale».

Le responsabilità dell’amministratore

Quali sono le responsabilità dell’amministratore del condominio?
«In questo caso si deve chiarire se vi è stata una mancata manutenzione dell’antincendio all’interno dello stabile. L’amministratore condominiale ha infatti nelle sue competenze anche la responsabilità della sicurezza dell’edifico che amministra. Nel caso le indagini dimostrassero che non si è adempiuto a quanto dovuto, si potrebbe valutare la responsabilità civile, come previsto dall’articolo 1130 del codice civile, dove al punto 4 impone all’amministratore di “compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio”».

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Alla luce di tutto questo, chi pagherà per il danno subito dai circa 70 proprietari dell’incendio a Milano? L’assicurazione? Ma i condomìni sono obbligati ad averne una?
«No, la riforma del 2012 e introdotta nel giugno 2013 non ha reso obbligatorio l’assicurazione per gli edifici condominiali. Spesso però i condomini si dotano comunque di un’assicurazione che garantisca sui danni originatasi nelle parti comuni e, in casi eccezionali, anche per danni conseguenti ad avvenimenti accaduti all’interno di un appartamento e dunque di proprietà esclusiva di un condòmino. Il classico esempio è dato dalla caduta di un calcinaccio da un balcone di proprietà non del condominio ma di uno degli inquilini. Le polizze assicurative comunque escludono i danni per dolo o per colpa grave».

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