Il governatore Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza regionale: da domani e fino al 10 settembre 2020 permane l’obbligo di utilizzare la mascherina al chiuso, mentre all’aperto è necessaria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. È comunque indispensabile averla con sé per indossarla all’occorrenza. Quello che fa storcere il naso a molti è il punto che espone le novità riservate ai mezzi pubblici regionali e locali di linea e non di linea, specialmente dopo il bollettino regionale sui contagi uscito oggi pomeriggio.
Lombardia, da domani si potranno occupare tutti i posti a sedere sui mezzi pubblici
In Lombardia aumenta il numero di persone che potranno salire sui mezzi pubblici (sui quali resta obbligatorio indossare la mascherina).
Cosa cambia?
- mezzi autofilotranviari di tipo locale e interurbano
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
è consentita l’occupazione del 25% dei posti in piedi (per i quali il mezzo è omologato*) - mezzi metropolitani e autofilotranviari di tipo urbano e suburbano
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi (*) - treni ferroviari di trasporto pubblico regionale
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
è consentita l’occupazione del 25% dei posti in piedi (*) - mezzi per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti (*) - servizi di linea e non di linea di navigazione
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
è consentita l’occupazione del 25% dei posti in piedi (previsti dalla licenza di navigazione) - mezzi per servizi di trasporto pubblico funiviario (ad es. funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari)
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi, (*) - mezzi per servizi di trasporto scolastico effettuati con scuolabus o altro mezzo di cui al D.M. 31/01/1997
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi (*) - altri mezzi per trasporto scolastico
è consentita l’occupazione del 100% dei posti seduti
è consentita l’occupazione del 50% dei posti in piedi (*) - taxi e servizi di noleggio con conducente di cui alla Legge n.21/1992
è consentita l’occupazione ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.